Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– data la peculiarità del caso, la Commissione ritiene che il praticante possa continuare a svolgere la pratica forense presso l’amministrazione militare di pertinenza, purché comunque continui a prestare attività di carattere legale, e purché periodicamente rientri nel territorio nazionale al fine di assistere al numero di udienze necessario ai fini del corretto espletamento della pratica. Resta fermo il potere di vigilanza e di verifica del Consiglio dell’ordine degli avvocati competente, conformemente alle dispozioni vigenti in materia di pratica forense.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 19 ottobre 2001, n. 128
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 128 del 19 Ottobre 2001- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera (quesito)
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