Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
la Commissione ritiene di potere confermare la propria consolidata giurisprudenza, in ragione della quale va ribadito il principio per cui è la sussistenza di effettivi poteri di gestione in capo al soggetto che rivesta la carica di presidente o amministratore delegato di una società a comportare l’effetto della incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato, a nulla rilevando la composizione pubblica o privata del capitale sociale. Ove dunque vengano in concreto, anche oltre le previsioni statutarie, conferiti tali effettivi poteri decisori (ad esempio attraverso la attribuzione di deleghe da parte del consiglio di amministrazione) sussisterebbe ovviamente la suddetta causa di incompatibilità. L’analisi della fattispecie concreta è di stretta competenza del Consiglio locale dell’ordine degli avvocati, al quale è rimesso pertanto il potere-dovere di entrare esaminare nel merito la questione che non può pertanto, salvo l’affermazione di principio di cui sopra, essere decisa da questa Commissione senza sostituirsi indebitamente alle prerogative dell’ordine locale.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 novembre 2001, n. 113
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 113 del 21 Novembre 2001- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera (quesito)
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