Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
– Le disposizioni dell’art. 42 quater r.d. n. 12/1941 vieta ai giudici onorari la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondariato del Tribunale nel cui ambito esercitano la funzione giudiziaria o in fasi successive per la parte della stessa attività giudiziaria onde, essendo il riferimento esclusivo alla attività giudiziaria in senso stretto (unico oggetto di riserva professionale a favore degli Avvocati), deve ritenersi ad essi consentito lo svolgimento di attività di consulenza e stragiudiziale non rientranti del resto nella riserva professionale degli Avvocati.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 62 del 04 Luglio 2001- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera (quesito)
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