Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo) attiene all’eventualità di una sospensione dell’opinamento della parcella in costanza di procedimento disciplinare.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– il problema del parere di congruità su di una parcella è distinto dal problema dell’eventuale incompatibilità dell’avvocato in relazione all’incarico. La valutazione della parcella attiene esclusivamente alla sua congruità in riferimento alla tariffa vigente, mentre la questione di incompatibilità, a parte gli aspetti deontologici di competenza dell’Ordine, potrà eventualmente essere oggetto di contestazione in relazione alla spettanza dell’onorario, questione che potrà essere sollevata in sede di giudizio.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 78 del 05 Aprile 2002
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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