Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma) riguarda la determinazione del corrispettivo per prestazioni di corrispondenza postale, rese in sede di processo civile

Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
-. La tariffa forense, adottata con D.M. 5.10.1984, in materia giudiziale civile (tabella B, sub I n. 21), considera soltanto la corrispondenza informativa con il cliente. Poiché deve escludersi un vuoto normativo per l’altra corrispondenza, che costituisce, comunque, attività da retribuirsi, questa deve considerarsi attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, e si applica la relativa tariffa stragiudiziale: il n. 2 sub B, per le semplici lettere; il n. 1 sub B/b, per le lettere che contengono pareri che importino informativa e studio particolare.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 68 del 04 Luglio 2001
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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