Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– devesi premettere che, ai sensi dell’art. 2233 c.c., il compenso dell’avvocato è lasciato alla libera contrattazione delle parti, con il solo limite, fissato dall’art. 24 della legge 13.6.1942 n. 794: “I diritti e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla”. Va, poi, detto che l’accordo delle parti in ordine al compenso non è soggetto ad alcuna autorizzazione da parte del Consiglio dell’ordine.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 15 del 24 Gennaio 2003- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera (quesito)
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