Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Rimini) concerne la correttezza deontologica di uno schema di conferimento di incarico da sottoporre al cliente da parte di un avvocato.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– devesi premettere che, ai sensi dell’art. 2233 c.c., il compenso dell’avvocato è lasciato alla libera contrattazione delle parti, con il solo limite, fissato dall’art. 24 della legge 13.6.1942 n. 794: “I diritti e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla”. Va, poi, detto che l’accordo delle parti in ordine al compenso non è soggetto ad alcuna autorizzazione da parte del Consiglio dell’ordine.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 15 del 24 Gennaio 2003
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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