Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– l’attività di mediazione creditizia esercitata professionalmente è incompatibile con l’esercizio della professione forense, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 RDL 1578/1933, a nulla rilevando norme previste in altri ordinamenti professionali che non siano esplicitamente abrogative di quelle dell’ordinamento della professione di avvocato.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 153
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 153 del 31 Luglio 2002- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera (quesito)
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