Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commissione consultiva ritiene che il caso prospettato non ricada nell’ipotesi di conflitto di interessi (art. 37 cd), ma più propriamente possa integrare, eventualmente, appurate le altre circostanze di fatto e di diritto, la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro che incombono sul professionista forense (art. 5 cd).

Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 83

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 83 del 05 Aprile 2002
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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