Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro) attiene ai poteri del COA in sede di concessione del certificato di compiuta pratica.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commissione ritiene di confermare la propria consolidata opinione, secondo cui il potere di verifica del Consiglio dell’ordine competente sull’effettività della pratica, con particolare riferimento al “profitto” (cfr. art. 10 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37), non può prescindere da un effettivo controllo della conoscenza delle nozioni minime di diritto sostanziale e processuale collegate alle attività che si dichiara essere state svolte nel compimento della pratica professionale (per una approfondita motivazione di tale orientamento si rinvia al parere n. 91 reso da questa Commissione nel maggio del 1996, ora in V. Panuccio (a cura di), I pareri del Consiglio nazionale forense, 1994-1997, Giuffrè, Milano 1998, 99 ss.).

Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 gennaio 2002, n. 97

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 97 del 29 Gennaio 2002
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment