Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia) concerne la possibilità per un laureato in giurisprudenza di patrocinare innanzi al giudice di pace.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– il semplice laureato in giurisprudenza non è autorizzato, in base alle norme vigenti, a prestare alcuna attività di patrocinio innanzi qualsiasi autorità giudiziaria. Nei limitati casi in cui è consentito di stare in giudizio senza l’assistenza del difensore, è la parte stessa che viene autorizzata dalla legge a difendersi da sola. La risposta al quesito non può pertanto che essere negativa.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 80

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 80 del 05 Aprile 2002
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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