Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– posto il diritto al trasferimento del praticante (in caso contrario vi sarebbe un’indebita limitazione di un diritto costituzionalmente fondato), deve ritenersi che il Consiglio dell’ordine di provenienza debba accertare il periodo di pratica compiuto sotto la propria vigilanza, anche ove questo comprenda una frazione di semestre, mentre il Consiglio dell’ordine di destinazione attesterà il compimento della pratica compiuta sotto la propria vigilanza, facendo valere la continuità della stessa a beneficio del praticante.
Consiglio Nazionale Forense (rel. il Presidente), parere del 27 novembre 2003, n. 203
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 203 del 27 Novembre 2003- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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