Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere, dopo aver ascoltato il Presidente della Commissione tariffe:
– L’art. 12 della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge 134 del 2001, prevede che “I compensi spettanti al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato……..sono liquidati dall’autorità giudiziaria osservando ……la tariffa professionale……..in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità”. Stabilisce detta norma, per tale tipo di incarico, un valora massimo tariffario ridotto rispetto al massimo previsto dalla tariffa ordinaria.
Sono così individuati due massimi tariffari, quello di base previsto dal d.m. del 1994, e quello, introdotto in via d’eccezione, dall’art. 12 della legge 217/1990, così come modificato dalla novella del 2001.
La tariffa penale (art. 1, comma 2) individua un criterio che consente un migliore trattamento economico per l’avvocato in relazione alle cause che richiedono un particolare impegno in ragione della complessità dei fatti e delle questioni giuridiche trattate: tale criterio consente che gli onorari possano essere aumentati fino al quadruplo dei valori massimi stabiliti.
L’ambito di tale criterio, che ha il carattere della generalità, non risulta modificato dalla legge 217 cit., ed è pertanto applicabile anche alla liquidazione degli onorari dei difensori dei non abbienti: il valore massimo da moltiplicare per quattro è tuttavia nel caso di specie rapportato al massimo tariffario oggi previsto per gli incarichi defensionali di cui alla legge 217/1990 (media tra i minimi e massimi della tariffa del 1994).
Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 6
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 6 del 24 Gennaio 2003- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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