Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola) concerne la possibilità di iscrivere nell’albo un avvocato con l’indicazione di diminutivo o pseudonimo.

Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
– Ogni persona ha diritto al nome (prenome e cognome) che le è per legge attribuito (art. 6 cod. civ.). Il quesito si riferisce ad uno pseudonimo, che riceve la stessa tutela del nome (artt. 7 e 9 cod. civ.), quando usato pubblicamente, in modo prolungato e costante. Certo è che la disciplina del diritto al nome è affidata alla normativa specifica.
La legislazione forense acquisisce, in proposito, ciò che è dettato da quella normativa; per cui, se dalla documentazione acquisita emerge un determinato nome, il C.O.A. non è legittimato da alcuna norma ad aggiungere pseudonimi, non risultanti dalla documentazione medesima, anche se ai soli fini dell’esercizio della professione forense.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 64 del 04 Luglio 2001
- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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