Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– L’affermazione dell’incompatibilità tra l’iscrizione all’albo e la carica di giudice onorario non esonera il Consiglio dell’ordine dall’esprimere il parere richiesto dalla Corte di appello sui requisiti degli aspiranti alla carica. Ciò in quanto l’incompatibilità, la quale, secondo i principi generali non può che essere disposta dalla legge, e nei limiti rigorosi di questa, determina la necessità di scelta fra i due impegni, scelta che non può che essere successiva alla conclusione del procedimento di nomina del giudice onorario.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 29 novembre 2002, n. 173
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 173 del 29 Novembre 2002- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera (quesito)
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