Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta tempestivamente trasmessa dal relatore, ed adotta il seguente parere:
– alla fine del periodo di pratica e della presentazione della relativa documentazione il Consiglio deve valutare la posizione ai fini della compiuta pratica, e tale valutazione, anche se il relativo certificato non viene richiesto (o ritirato) dall’interessato, preclude il rilascio del nulla-osta al trasferimento ai fini dell’ulteriore svolgimento della pratica, potendo ciò avvenire solo ai fini dello svolgimento dell’attività professionale quale praticante abilitato.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 12 settembre 2003, n. 49
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 49 del 12 Settembre 2003- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera (quesito)
0 Comment