Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa) concerne la conformità ai doveri deontologici del contegno di un avvocato che si rechi in giorni prefissati presso un circolo, al fine di fornire pareri agli iscritti o ai frequentatori del circolo medesimo.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– appare particolarmente problematico fornire una risposta generale al quesito proposto, giacché occorrerebbe piuttosto considerare le modalità concrete dell’attività condotta, la quale può certamente essere considerata disdicevole ove posta in essere con certe caratteristiche; in via generale può osservarsi che possa ritenersi consentito il rapporto professionale che si istituisce tra una singola Associazione o un Circolo ed un Avvocato per l’espletamento da parte del professionista di consulenza legale in ordine a problemi propri dei singoli iscritti all’Associazione o frequentatori del Circolo: essenziale, ai fini della correttezza del rapporto, è peraltro che l’attività di consulenza sia regolarmente retribuita dall’Associazione o Circolo o dal singolo utente, ad evitare che tale situazione possa costituire fatto non consentito quale “accaparramento” di clientela.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 3 ottobre 2001, n. 139

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 139 del 03 Ottobre 2001
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment