Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– il principio secondo il quale il periodo in cui il praticante abilitato ha esercitato la professione può essere calcolato ai fini della maturazione del biennio di cui all’art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 60 non può essere applicato ai fini della redazione dell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, atteso che per tale elenco occorre anzianità professionale non inferiore ad anni 6, e che tale anzianità non può decorrere evidentemente che dal momento dell’iscrizione nell’Albo degli avvocati, a seguito della quale il professionista esercita a pieno titolo la professione forense.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 3 ottobre 2001, n. 147
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 147 del 03 Ottobre 2001- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera (quesito)
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