Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala) concerne l’eventuale applicabilità anche ai fini della redazione dell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, di cui all’art. 17-bis della legge n. 134/2001, del principio sancito dalla circolare interpretativa licenziata dal Consiglio nazionale forense in data 5 giugno 2001, in base alla quale “…Il praticante abilitato che avesse esercitato la professione in materia penale precedentemente all’iscrizione nell’albo degli avvocati può chiedere che tale periodo di esercizio venga computato ai fini della maturazione del biennio di cui all’art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 60”.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– il principio secondo il quale il periodo in cui il praticante abilitato ha esercitato la professione può essere calcolato ai fini della maturazione del biennio di cui all’art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 60 non può essere applicato ai fini della redazione dell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, atteso che per tale elenco occorre anzianità professionale non inferiore ad anni 6, e che tale anzianità non può decorrere evidentemente che dal momento dell’iscrizione nell’Albo degli avvocati, a seguito della quale il professionista esercita a pieno titolo la professione forense.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 3 ottobre 2001, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 147 del 03 Ottobre 2001
- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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