Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
– ai sensi del regolamento sulla pratica forense, gli unici corsi di formazione che possono essere considerati sostitutivi di un anno di pratica forense, ma solo relativamente alla frequenza di uno studio legale, e non anche all’obbligo di assistenza alle udienze, sono quelli di cui all’art. 1, comma 3, del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. Non sembra che nel caso di specie, data la monotematicità del corso, si versi in un caso del genere.
La risposta al quesito non può pertanto che essere negativa.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 60
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 60 del 04 Luglio 2001- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera (quesito)
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