Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera) concerne la corretta interpretazione della circolare C.N.F. del 27 ottobre 2000 in materia di equiparazione del domicilio professionale alla residenza ai fini dell’iscrizione nell’albo.

Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
– Ai fini della iscrizione presso altro Ordine in relazione al domicilio non corrispondente alla residenza anagrafica, l’Avvocato è libero di chiedere o meno la preventiva cancellazione da parte dell’Ordine di appartenenza in virtù della residenza, ma non deve preventivamente munirsi del nulla osta da parte del Consiglio dell’Ordine di residenza: ove la cancellazione dell’iscrizione originaria non venga chiesta in via preventiva, sarà disposta dal Consiglio dell’Ordine di originaria appartenenza non appena informato della seconda iscrizione.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 72 del 04 Luglio 2001
- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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