Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
– Ai fini della iscrizione presso altro Ordine in relazione al domicilio non corrispondente alla residenza anagrafica, l’Avvocato è libero di chiedere o meno la preventiva cancellazione da parte dell’Ordine di appartenenza in virtù della residenza, ma non deve preventivamente munirsi del nulla osta da parte del Consiglio dell’Ordine di residenza: ove la cancellazione dell’iscrizione originaria non venga chiesta in via preventiva, sarà disposta dal Consiglio dell’Ordine di originaria appartenenza non appena informato della seconda iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 72
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 72 del 04 Luglio 2001- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera (quesito)
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