Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca) concerne l’applicabilità dell’art. 1, co. 2, legge n. 67/1991, a fronte dell’equiparazione del domicilio professionale alla residenza ai fini dell’iscrizione nell’Albo (art. 16, legge 526/1999).

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– Il divieto di trasferimento ad altro Albo, posto dall’art. 1, comma 2, legge 4 marzo 1991, n. 67, per l’avvocato sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l’applicazione di una misura di sicurezza, è operativo anche per l’ipotesi che il trasferimento sia richiesto in relazione a diversa indicazione del proprio domicilio effettivo, dipendendo detto divieto dalla posizione di iscritto all’Albo e non dal dato (residenza o domicilio) al quale detta iscrizione è ricollegata.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 3 ottobre 2001, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 143 del 03 Ottobre 2001
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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