Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce) concerne la compatibilità con il mantenimento dell’iscrizione nell’Albo degli avvocati per soggetto che svolga l’attività di direttore generale USL (e che rilasci fatture sub specie attività di consulenza) e per chi riveste l’incarico di assessore comunale, o provinciale.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– Il problema dell’esercizio di attività di consulenza da parte di Avvocato investito della funzione di Direttore Generale di una Azienda sanitaria locale deve risolversi positivamente, quale che sia la soluzione in ordine all’ammissibilità della sua iscrizione nell’Albo professionale, in quanto: a) ove venga ritenuta tale ammissibilità, non sussistendo la situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 3 della legge professionale, la relativa attività deve ritenersi consentita; b) ove, invece, ritenuta l’incompatibilità sia disposta la cancellazione dall’Albo professionale, l’attività di consulenza gli sarà consentita quale semplice cittadino non sussistendo in proposito alcuna riserva professionale. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento agli Assessori comunali e provinciali con l’ulteriore precisazione che, essendo essi titolari di una semplice indennità a carico dell’Ente territoriale, sussistono fondati motivi per ritenere non sussistente la causa di incompatibilità.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 56

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 56 del 04 Luglio 2001
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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