Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– non sembra alla Commissione che possa ravvisarsi una causa di incompatibilità tra quelle tassativamente previste per la professione di avvocato nell’ordinamento professionale vigente. Deve tuttavia rilevarsi che il contegno concreto del professionista potrebbe assumere rilievo sul piano disciplinare per violazione dell’art. 37 c.d.f. (conflitto di interessi). Sul piano dell’opportunità, è poi fuor di dubbio che il corretto esercizio del mandato professionale e il pieno assolvimento degli obblighi connessi all’assunzione di un mandato politico rappresentativo sconsiglino l’assunzione del patrocinio in cause promosse contro l’ente locale nel cui Consiglio siede l’avvocato in questione.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 3 ottobre 2001, n. 145
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 145 del 03 Ottobre 2001- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera (quesito)
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