Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– precisato come, una volta rilasciato, il certificato di compiuta pratica abiliti a partecipare alle sessioni di esame di avvocato senza limiti di volte o di tempo, si ritiene che, con riferimento alla diversa questione della possibilità di svolgere la professione nelle vesti di praticante abilitato non oltre sei anni, pur essendo il relativo termine improrogabile, il Consiglio dell’ordine competente potrebbe tenere conto di un eventuale periodo di malattia e riconoscere il titolo all’esercizio per un periodo corrispondente (si segnala che l’Ordine di Roma ha seguito tale criterio nelle ipotesi di servizio militare e di maternità).
Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 77 del 05 Aprile 2002- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera (quesito)
0 Comment