Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
– Per quanto sub a): non vi è motivo per discostarsi dai precedenti pareri (n.8/1995, n. 11/1995, n. 163/1997, n. 166/1997), per i quali, il quadro normativo, che disciplina la pratica forense, delineato dal D.P.R. n. 101/1990, consente lo svolgimento della pratica all’estero, presso lo studio di un avvocato italiano o straniero, purché accompagnato dalle prescritte venti udienze semestrali e adeguatamente dimostrato al Consiglio dell’Ordine locale, attraverso l’allegazione dell’avvocato, ai fini dell’accertamento dell’effettività della pratica e del rilascio della certificazione di compimento della stessa.
Per quanto sub b): l’assistenza alle venti udienze, prevista come minimo per ogni semestre di pratica dall’art. 6 del citato D.P.R. n. 101/1990, deve svolgersi in termini diluiti nell’arco dell’intero semestre, sì da evidenziare continuità ed assiduità nello svolgimento della pratica. Si può, peraltro, ammettere una deroga alla diluizione ed una concentrazione, sempre nel rispetto di detto minimo, allorché ciò dipenda da motivate ragioni, meritevoli di considerazione.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 63
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 63 del 04 Luglio 2001- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
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