Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena) concerne la possibilità di iscrivere nell’albo speciale segretario comunale cui lo Statuto del Comune abbia conferito l’incarico del patrocinio e della difesa legale gratuita, istituendo ufficio legale apposito.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– confermando la propria costante giurisprudenza (cfr. parere n. 141, in V. Panuccio (a cura di), I pareri del Consiglio nazionale forense 1994-1997, Milano 1998, 163, e parere n. 179, in V. Panuccio, op. cit., 201), la Commissione ritiene che non sia possibile accogliere la domanda di iscrizione nell’Albo speciale del segretario comunale, difettando i requisiti di legge, ed essendo manifestamente altre le funzioni di tale pubblico ufficiale, ai sensi e per gli effetti dei commi 67 e ss. dell’art. 17 della legge n. 127/1997. Nella richiesta in oggetto, inoltre, ulteriore profilo di illegittimità è rappresentato dalla affermata circostanza della gratuità delle prestazioni professionali da rendere.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 novembre 2001, n. 118

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 118 del 21 Novembre 2001
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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