Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta tempestivamente trasmessa dal relatore, ed adotta il seguente parere:
– pur osservando che il quesito proposto non è formulato in termini generali ed astratti, ma è piuttosto relativo ad una specifica fattispecie concreta, ed invitando per il futuro il Consiglio dell’ordine richiedente il parere a formulare richieste conformi al regolamento della Commissione (ai sensi del regolamento istitutivo, la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi solo su richieste di parere provenienti da Consigli dell’ordine degli avvocati, ma formulate in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza), si osserva in via generale che l’incompatibilità con la professione forense non pare sussistere nel caso prospettato giacché ai sensi dello Statuto non sembra configurabile l’esercizio del commercio in nome proprio o altrui (cfr. art. 3 ord. prof.)
Consiglio Nazionale Forense, parere del 12 settembre 2003, n. 47
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 47 del 12 Settembre 2003- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
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