Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la risposta al quesito è di segno negativo. Non sussiste infatti alcuna incompatibilità nel caso prospettato. I casi di incompatibilità previsti dagli ordinamenti professionali a carico di soggetti che esercitino libere professioni intellettuali vanno apprezzati con particolare rigore e non possono che essere considerati come ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione analogica, risolvendosi in una limitazione ad un diritto soggettivo costituzionalmente protetto. In questo senso giurisprudenza consolidata e costante (Cass. civ. sez. un., 9 dicembre 1992, n. 13005, in Giust. civ. mass. 1992, fasc. 12), nella quale si legge: “(…) A fronte del diritto costituzionalmente garantito di svolgere l’attività professionale (art. 4 Cost.), le ipotesi di incompatibilità previste dall’ordinamento dovrebbero esser considerate come eccezioni, e quindi interpretate restrittivamente (…). Quanto sopra non esclude che una valutazione di opportunità non possa essere condotta caso per caso, con particolare attenzione ai profili di fatto e di diritto di ciascuna vicenda.
Consiglio Nazionale Forense (rel. il Presidente), parere del 24 ottobre 2003, n. 183
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 183 del 24 Ottobre 2003- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
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