Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– atteso che, ai sensi dell’art. 11 DPR n. 382/1980, i professori universitari a tempo pieno possono esercitare la professione, seppure in casi particolari indicati dalle norme, è possibile applicare la sospensione cautelare limitatamente a tali attività, sempreché sussistano i presupposti di legge e cioè siano stati emanati dall’autorità giudiziaria provvedimenti previsti dal nuovo codice di procedura penale omologhi al mandato o all’ordine di accompagnamento, e che vi sia il cd. strepitus fori.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 marzo 2002, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 129 del 04 Marzo 2002- Consiglio territoriale: COA Camerino, delibera (quesito)
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