Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la questione non va riguardata sotto il profilo della incompatibilità di cui all’art. 3 RDL n. 1578/1933, bensì sotto quello del venir meno dei requisiti per l’iscrizione, che giustifica la cancellazione, ai sensi dell’art. 37, ovvero sotto il profilo disciplinare, ai sensi del primo comma dell’art. 38 dello stesso decreto.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 24 gennaio 2003, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 8 del 24 Gennaio 2003- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
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