Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo) concerne la ammissibilità o meno di una richiesta di iscrizione all’albo effettuata da giudice onorario, e motivata dalla finalità di partecipare a determinati concorsi pubblici, piuttosto che all’esercizio della professione.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– non è giuridicamente ammissibile alcuna iscrizione nell’Albo degli avvocati per fini diversi dall’esercizio della professione forense. Non è pertanto possibile accogliere la richiesta di iscrizione nell’Albo motivata da finalità diverse, giacché dalla eventuale iscrizione deriverebbe comunque l’abilitazione all’esercizio della professione.
La risposta al quesito proposto non può pertanto che essere negativa.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 3 ottobre 2001, n. 138

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 138 del 03 Ottobre 2001
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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