Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona) concerne le Scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16, d. lgsl. n. 398/1997, ed in particolare se la frequenza della Scuola sia “…compatibile con la contemporanea pratica professionale forense”; se il praticante sia tenuto “…anche nell’anno prescelto per l’esonero, al deposito delle relazioni e parzialmente del libretto di pratica”; se l’espressione (“…in costanza del periodo di cui all’art. 3”) di cui all’art. 1.3 della circolare CNF 28/9/2002 faccia riferimento ai due anni di frequentazione o al solo anno di esonero prescelto dal praticante avvocato ai sensi dell’art. 1.2; se il Consiglio, ove la Scuola non consenta al praticante di presenziare alle udienze e di frequentare lo studio legale (nell’anno non indicato per l’esonero), debba ritenere la pratica non correttamente svolta.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– Ai sensi e per gli effetti del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475, (in G.U. n. 25 del 30/1/02, p. 13), il diploma conseguito presso le Scuole di cui in oggetto esonera il praticante dal compimento di un anno di pratica professionale. La frequenza delle predette Scuole è ovviamente compatibile con l’eventuale compimento del periodo di pratica cd. “tradizionale” ed in particolare con la frequenza delle udienze; in caso contrario, infatti, considerata la attuale durata biennale delle Scuole di specializzazione, si realizzerebbe un effetto del tutto ultroneo rispetto alla ratio della disciplina vigente, volta ad agevolare l’accesso alla professione per i laureati in giurisprudenza diplomati nelle scuole di specializzazione, giacchè si finirebbe per estendere a tre anni il periodo di pratica forense, realizzando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri praticanti. Il Consiglio dell’ordine competente sarà pertanto tenuto a rilasciare il certificato di compiuta pratica all’iscritto nell’apposito registro che esibisca, all’atto della richiesta, il citato diploma, e la documentazione comprovante l’effettuazione di un periodo di tirocinio professionale pari ad un anno, nell’ambito del quale il soggetto avrà assistito alle udienze nelle aule di giustizia ed avrà compiuto le altre attività prescritte dalla legge (come risulterà dal libretto della pratica, recante le relative attestazioni dell’avvocato “dominus”). Nel corso del periodo rispetto al quale il praticante intende far valere il titolo del diploma di specializzazione, e nel cui ambito, pertanto, non assisterà alle udienze e non frequenterà lo studio legale, il Consiglio dell’ordine competente non eccepirà allo stesso praticante l’interruzione della pratica: l’espressione della circolare CNF richiamata nel quesito (“in costanza del periodo di cui all’art. 3”) si riferisce infatti a questo periodo di un anno. Correttamente ritiene infine il Consiglio dell’ordine richiedente il parere che ove la Scuola non dovesse consentire al praticante l’assistenza alle udienze e la frequentazione dello studio legale per l’anno non indicato ai fini dell’esonero, ne deriverebbe un non corretto espletamento della pratica forense, con tutte le conseguenze del caso. In questo caso, sarebbe peraltro auspicabile che si segnalassero alla Scuola gli effetti dannosi di un tale improprio contegno.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 21 febbraio 2003, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 19 del 21 Febbraio 2003
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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