Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila) concerne la legittimità dell’esercizio professionale di un laureato in legge che eserciti ai sensi dell’art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 2 maggio 1985, n. 127.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– l’efficacia del provvedimento di abilitazione del Tribunale ai sensi dell’art. 7 legge 7 luglio 1901, n. 203 (abilitazione dei Patrocinatori legali) deve intendersi automaticamente caducata ex nunc a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma abilitante (sentenza Corte costituzionale 2 maggio 1985, n. 127). Il Consiglio dell’Ordine è, comunque, legittimato a chiedere al Tribunale una pronuncia dichiarativa ai fini di chiarimento della situazione.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 3 ottobre 2001, n. 146

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 146 del 03 Ottobre 2001
- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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