Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
“La data di decorrenza della pratica legale, che diviene poi termine di riferimento per il sostenimento dell’esame di abilitazione, è chiaramente indicata dalla lettera dell’art. 4, R.D. 37/1934, che la fissa alla data nella quale il Consiglio delibera in merito all’iscrizione nel registro dei praticanti.
Per tutelare gli aspiranti al tirocinio il Consiglio può opportunamente rendere noto quale sia la data dell’ultima sua riunione prima del decorso del termine, non può però ordinare iscrizioni retroattive.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 27 Aprile 2005- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera (quesito)
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