Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e adotta il seguente parere:
«Va preliminarmente ricordata la stabile interpretazione della Commissione Consultiva e della giurisprudenza del Consiglio sul tema nuovamente sottoposto all’esame, secondo la quale è incompatibile con l’esercizio della professione forense l’assunzione della carica di presidente del Consiglio di amministrazione di società commerciale che comporti poteri gestori, in termini di capacità astratta. Di per sé, infatti, la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del Consiglio di amministrazione non determina incompatibilità (C.N.F. sent. 12 novembre 1996, n.159). Sicché certamente non versa in situazione d’incompatibilità il presidente che sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri gestori attraverso la nomina di un amministratore delegato (C.N.F. sent. 159/1996, cit; 20 settembre 2000, n.90; Cass. SS.UU. 5 gennaio 2007, n. 37).
Con riferimento al caso specifico va premesso che l’analisi della fattispecie concreta è di stretta competenza del Consiglio locale. Senza sostituirvisi indebitamente, la Commissione rileva, da un lato, la natura gestoria del potere-dovere statutario di adozione dei provvedimenti d’urgenza, assistito anche dall’attribuzione di autonoma capacità di spesa, e – d’altro canto – le funzioni meramente esecutive assegnate dallo statuto alla figura del direttore generale.
La natura potenzialmente pubblica e lo scopo della società non incidono sull’eventuale incompatibilità (parere 21 novembre 2001), mentre non è concretamente valutabile – innanzitutto in termini di coerenza statutaria e di estensione – la delega di poteri gestori ad altro amministratore”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 11 dicembre 2008, n. 47
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 47 del 11 Dicembre 2008- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera (quesito)
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