Il quesito (del COA di Torre Annunziata) riguarda la facoltà per un Consiglio dell’ordine locale di autorizzare, agli effetti del Regolamento per la formazione continua obbligatoria, un evento che si svolga al di fuori del circondario di propria competenza.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Come chiarito dalla relazione di accompagnamento al Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 (paragrafo 4 sub art. 3), l’idoneità degli eventi al conseguimento di crediti formativi consegue, alternativamente, alla qualità soggettiva dell’organizzatore (Consigli territoriali dell’ordine o Consiglio nazionale forense) oppure al preventivo accreditamento, se organizzatori sono soggetti diversi.
Gli eventi tipizzati nel Regolamento che siano promossi od organizzati dai Consigli territoriali dell’ordine sono pertanto produttivi di crediti formativi indipendentemente dal preventivo accreditamento. Il patrocinio o l’organizzazione diretta (anche in collaborazione) dell’evento incorpora, infatti, un previo giudizio della sua coerenza con la natura e finalità della professione e sicuramente comporta una valutazione della sua serietà e congruità rispetto agli scopi del Regolamento: il che rende superfluo ogni ulteriore vaglio.
Naturalmente la specifica attività svolta da un Consiglio locale al di fuori del circondario di normale sua operatività non potrà che essere eccezionale, motivata da specifiche esigenze, comunque dichiarata e possibilmente coordinata col Consiglio nel cui circondario tale attività sia svolta.
Quanto all’accreditamento preventivo di eventi non organizzati da Consigli territoriali dell’ordine ovvero dal Consiglio nazionale forense, la competenza è chiaramente ed inderogabilmente individuata in esclusiva ragione del luogo di svolgimento dell’evento da accreditare.
Gli “altri eventi” di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 sono manifestazioni diverse da quelle tipizzate nelle lettere a) e b) dello stesso comma, quale segno di ampia discrezionalità e libertà nell’individuazione, da parte dei Consigli dell’ordine, di attività utili per gli scopi del Regolamento. A titolo esemplificativo, potrebbe essere riconosciuta valida per la maturazione di crediti formativi la documentata partecipazione ad eventi non previamente accreditati (per disinteresse del soggetto formatore, in ipotesi) ma riconosciuti strutturalmente e qualitativamente adeguati.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 25 giugno 2009, n. 23

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 23 del 25 Giugno 2009
- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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