Il quesito (del COA di Torino) riguarda l’obbligo di comunicare al Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 22 cod. deont., la proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da un avvocato contro altro avvocato.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“La Commissione ritiene di confermare il proprio parere 3 ottobre 2001, con il quale si riteneva l’opposizione a decreto ingiuntivo esclusa dal novero “iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega” di cui all’art. 22 del codice deontologico, con conseguente insussistenza dell’obbligo di comunicazione al Consiglio dell’Ordine.”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 25 gennaio 2006, n. 5

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 25 Gennaio 2006
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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