La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Da una disamina dei provvedimenti normativi che hanno riformulato gli studi universitari individuando le classi di laurea (D.M. 4 agosto 2000, suppl. ord. n. 170 alla G.U. n. 245 del 19/10/2000) e le classi di laurea specialistica (D.M. 28 novembre 2000, G.U. n. 18 del 23/01/2001), risultano sussistere un’unica classe di laurea (triennale) in “scienze giuridiche” (classe n. 31) ed un’unica classe di laurea specialistica in “giurisprudenza” (classe n. 22/S).
La laurea specialistica in giurisprudenza, dunque, presenta non solo contenuti in tutto e per tutto simili alla “vecchia” laurea in giurisprudenza, ma – ciò che è più importante – ripete dalla precedente la stessa denominazione legale, con in più l’attributo “specialistica”, comune a tutte le lauree di cui alla recente riforma. Un dottore magistrale (questo il titolo che spetta ad un laureato “specialistico”) in giurisprudenza è pertanto, a tutti gli effetti, un “laureato in giurisprudenza”. Pare confermare l’indirizzo qui assunto il fatto che il d.m. 22 ottobre 2004, disponga, all’art. 13, comma 7, che “La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509”.
Tale corrispondenza non può essere invece predicata per i titoli di diploma di laurea (triennale) in scienze giuridiche: lo impediscono le diverse attività formative indispensabili (a mero titolo di esempio, il laureato triennale non deve studiare il diritto processuale, né civile, né penale), ma soprattutto la diversa denominazione del relativo titolo di studio: un dottore in scienze giuridiche non è, evidentemente, un dottore in giurisprudenza.
Deve dunque escludersi in maniera completa la possibilità, per un possessore di diploma di laurea triennale in scienze giuridiche, di sostenere l’esame di abilitazione alla professione forense e, dunque, di essere ammesso alla pratica forense, che costituisce un periodo formativo univocamente rivolto all’abilitazione professionale.
Alla medesima conclusione si perviene anche considerando argomenti di carattere sistematico, quali l’ordinamento delle scuole di specializzazione (alle quali può accedersi solo con laurea quadriennale del previgente ordinamento o con la laurea specialistica), ovvero la circostanza che il praticante può conseguire l’abilitazione al patrocinio per un periodo sessennale, e che tale prestazione professionale non può prescindere in alcun caso dalla conoscenza del diritto processuale e di altri insegnamenti impartiti solo nel corso degli studi specialistici.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2005, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 79 del 22 Novembre 2005- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
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