Il quesito (del COA di Tivoli) riguarda il caso di una cittadina serbo-montenegrina, laureatasi in Italia, che il Consiglio dell’Ordine ha iscritto nel registro dei praticanti con riserva, in attesa di ottenere un parere quanto alla necessità della cittadinanza italiana per procedere alla predetta iscrizione.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“La Commissione deve astenersi da un pronunciamento nel merito, in quanto – ai sensi del proprio regolamento istitutivo – può esprimere il proprio avviso solo su quesiti riferiti a fattispecie astratte e non riferibili a singoli soggetti e non può pronunciarsi su provvedimenti di competenza degli Ordini locali (quali quelli afferenti all’iscrizione ed alla tenuta degli albi ed elenchi), i quali sono, peraltro, impugnabili avanti al C.N.F. in sede giurisdizionale.

Cionondimeno la Commissione reputa di fare cosa utile ricordando che la questione è stata posta più volte, nei medesimi termini, già nel recente passato, e che quindi si è formato un orientamento piuttosto consolidato sul punto.

In particolare devono richiamarsi i pareri 13 luglio 2005, n. 62 e 25 maggio 2005, n. 48, con i quali si è data risposta positiva al quesito sulla possibilità per l’Ordine di iscrivere nel registro dei praticanti cittadini extracomunitari laureati in Italia.

In particolare nei pareri citati si rammenta che, a norma dell’art. 47, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale da parte di stranieri in possesso di specifici visti d’ingresso e permessi di soggiorno, che abbiano conseguito il diploma di laurea presso un’università italiana, e la conseguente loro iscrizione negli albi professionali, sono formalità consentite indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana. Deve perciò ritenersi superata anche nei confronti dei cittadini extracomunitari, poiché abrogata in via tacita, la preclusione posta dall’art. 17 del R.D.L. 1578/1933.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 25 gennaio 2006, n. 3

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 3 del 25 Gennaio 2006
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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