Il quesito (del COA di Siena) riguarda la possibilità, per il praticante avvocato, di permanere iscritto nel registro speciale annesso all’albo, anche successivamente alla conclusione della pratica biennale ovvero al decorso del sessennio di abilitazione al patrocinio, in mancanza di una normativa sulla cancellazione del praticante.

Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Si ritiene di confermare, in questa circostanza, l’orientamento già espresso in altre circostanze (v. i pareri 21 marzo 2002, nn. 70-71, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, p. 50 ss.), secondo il quale l’iscrizione nel registro dei praticanti ha precisi limiti temporali, posto che mantiene un necessario collegamento con l’effettivo svolgimento dell’attività di tirocinio, cosicché:
– i praticanti non abilitati al patrocinio possono legittimamente essere cancellati dal registro nonappena sia emesso certificato di compiuta pratica (prassi già adottata da diversi Consigli dell’Ordine);
– i praticanti abilitati possono legittimamente essere cancellati al decorso del sessennio previsto dalla legge e decorrente dalla data del giuramento avanti al Presidente del Tribunale.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 42

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 27 Aprile 2005
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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