Il quesito (del COA di Sciacca) si riferisce ad una vicenda nella quale il Consiglio dell’Ordine si è opposto alla richiesta di accesso agli atti da parte di un avvocato di altro foro, il quale aveva prodotto un esposto a fini disciplinari, esposto da cui era scaturito un procedimento disciplinare, poi conclusosi con la sanzione della censura. A fronte del rifiuto l’esponente si è rivolto al T.A.R., ottenendo l’accoglimento del ricorso e la condanna del Consiglio dell’Ordine alle spese.

Il Consiglio locale chiede,  in considerazione della possibilità che si consolidi una giurisprudenza sfavorevole, l’orientamento del Consiglio nazionale circa l’opportunità di appellare la decisione.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“La Commissione non può intervenire nell’ambito di una vicenda giudiziaria specifica, di talché è nella piena disponibilità del Consiglio dell’Ordine valutare l’opportunità di un appello contro la sentenza di primo grado.

Tuttavia si ritiene di fare cosa utile sottoponendo l’orientamento della Commissione relativamente alla complessa tematica dell’accesso agli atti dei procedimenti disciplinari da parte di terzi.

Nei recenti pareri 25 maggio 2005, nn. 45 e 47 e 13 luglio 2005, n. 63, la Commissione consultiva ha richiamato l’attenzione degli Ordini sulla necessità di considerare, per ciascuna richiesta di accesso agli atti, le ragioni ed i diritti sottostanti alle diverse posizioni coinvolte.

In particolare, in tali casi, emergono esigenze spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’amministrazione, il diritto alla riservatezza e la necessità di tutelare i diritti in giudizio.

A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’Ordine di considerare le ragioni del richiedente, opponendosi a tutte le richieste che configurino un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disciplinare, e – invece – considerando in modo generalmente positivo le richieste mirate al soddisfacimento di un interesse tutelato dall’ordinamento, sia che vi siano procedimenti giudiziarî pendenti, sia che l’interesse sia in altro modo documentato.

In relazione a quanto esposto la Commissione, lungi dall’entrare nel merito della vicenda sottoposta o di altre specifiche controversie, ritiene che, in luogo di un’opposizione sistematica alle richieste di accesso agli atti, sia maggiormente conforme alla lettera ed allo spirito dell’attuale normativa in materia di accesso agli atti amministrativi un contegno differenziato per ciascun caso, che deve avere la propria espressione in una congrua motivazione dei provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle istanze di accesso.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 13 luglio 2006, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 44 del 13 Luglio 2006
- Consiglio territoriale: COA Sciacca, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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