Il quesito (del COA di Sanremo) concerne la sussistenza dell’obbligo di comunicazione al Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 22 del codice deontologico, da parte di un avvocato che predisponga una denuncia penale riferita ad un collega per fatti estranei all’attività professionale e per un reato procedibile d’ufficio.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

“Ritiene la Commissione che l’obbligo, contemplato dall’art. 22 del codice deontologico forense, dell’avvocato di informare preventivamente il Consiglio dell’Ordine delle iniziative penali e civili da promuovere nei confronti di un collega non abbia affatto carattere cogente e inderogabile. Milita del resto a favore di tale conclusione la stessa lettera della norma (“appena possibile”, “salvo che”, “anche successiva”) che mostra all’evidenza che un tale obbligo va correlato alle esigenze difensive proprie del caso concreto. Esigenze che, in talune condizioni, non solo possono giustificare la mancanza di una tempestiva comunicazione al COA ma che, addirittura, possono legittimare, qualora si faccia questione di diritti personalissimi, la mancata litis denuntiatio.
Per quanto attiene al caso di specie la Commissione è dell’avviso che la comunicazione al COA non rivesta affatto carattere di urgenza e neppure di indefettibilità, trattandosi di ipotesi per la quale l’intervento del Consiglio dell’Ordine sarebbe privo di rilevanza alcuna.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 27 Aprile 2005
- Consiglio territoriale: COA Sanremo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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