Il quesito (del COA di Sala Consilina) riguarda un docente universitario in regime di servizio a tempo pieno, il quale ha prodotto domanda di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a), l.p.f. L’Ordine richiedente esprime dubbî circa la possibilità che l’iscritto possa prestare il giuramento, poiché – pur versando in situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione – tramite il certificato di iscrizione e l’avvenuto giuramento il soggetto potrebbe esercitare la professione forense.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Innanzitutto deve sottolinearsi la circostanza che l’esercizio professionale non è affatto consentito per il mero tramite di un certificato di iscrizione e dell’avvenuto giuramento pubblico previsto dall’art. 12, comma 3, l.p.f. Infatti perché il professionista possa esercitare la professione nel libero foro è necessaria la vigenza dell’iscrizione nell’albo ordinario. Viceversa, nel caso di specie, l’iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo non potrà comunque ricevere il mandato professionale da parte di terzi privati, poiché ciò è comunque inibito nel caso di iscrizione a siffatto elenco.

In secondo luogo il giuramento è doveroso anche da parte del professore universitario a tempo pieno, posto che in capo allo stesso permane un residuale jus postulandi a favore dell’Amministrazione universitaria di appartenenza. Ciò è consentito dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ove si prevede (comma quinto, lett. a) che il regime dei professori a tempo pieno sia «incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna», rimanendo invece possibile lo svolgimento di attività defensionale in favore dell’ente pubblico di appartenenza.

Pertanto sarà necessario e doveroso l’impegno solenne a svolgere la professione in modo onorevole e diligente anche se ciò potrà avvenire, in concreto, solo a beneficio dell’Università di appartenenza.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 9 maggio 2007, n. 17

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 09 Maggio 2007
- Consiglio territoriale: COA Sala Consilina, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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