La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Innanzitutto deve sottolinearsi la circostanza che l’esercizio professionale non è affatto consentito per il mero tramite di un certificato di iscrizione e dell’avvenuto giuramento pubblico previsto dall’art. 12, comma 3, l.p.f. Infatti perché il professionista possa esercitare la professione nel libero foro è necessaria la vigenza dell’iscrizione nell’albo ordinario. Viceversa, nel caso di specie, l’iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo non potrà comunque ricevere il mandato professionale da parte di terzi privati, poiché ciò è comunque inibito nel caso di iscrizione a siffatto elenco.
In secondo luogo il giuramento è doveroso anche da parte del professore universitario a tempo pieno, posto che in capo allo stesso permane un residuale jus postulandi a favore dell’Amministrazione universitaria di appartenenza. Ciò è consentito dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ove si prevede (comma quinto, lett. a) che il regime dei professori a tempo pieno sia «incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna», rimanendo invece possibile lo svolgimento di attività defensionale in favore dell’ente pubblico di appartenenza.
Pertanto sarà necessario e doveroso l’impegno solenne a svolgere la professione in modo onorevole e diligente anche se ciò potrà avvenire, in concreto, solo a beneficio dell’Università di appartenenza.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 9 maggio 2007, n. 17
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 09 Maggio 2007- Consiglio territoriale: COA Sala Consilina, delibera (quesito)
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