Il quesito (del COA di Rovereto) riguarda un soggetto che riveste la qualifica di giudice onorario e che è stato iscritto nel registro dei Praticanti, in considerazione dell’equipollenza tra svolgimento di funzioni giurisdizionali e pratica forense disposto dal RDL 1578/1933. Si chiede se il soggetto possa essere altresì abilitato al patrocinio.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“La Commissione ritiene, confermando svariate precedenti decisioni, che la pratica legale deve sempre essere strumentale al superamento del successivo esame di abilitazione.
L’equiparazione tra pratica legale e svolgimento di talune funzioni giurisdizionali per un periodo analogo, disposta dall’art. 18, RDL 1578/1933, ha la funzione di sostituire il periodo di tirocinio, non quello di garantire l’iscrizione nel Registro dei Praticanti.
Nel caso di specie, il richiedente potrà direttamente sostenere l’esame di abilitazione ma non ha titolo per essere iscritto nel Registro dei Praticanti né per conseguire l’abilitazione al patrocinio.
Sul più generale tema generale del permanere dell’iscrizione nel Registro si ritiene di confermare l’orientamento già espresso in altre circostanze (v. i pareri 21 marzo 2002, nn. 70-71, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, p. 50 ss.), secondo il quale l’iscrizione nel Registro dei Praticanti ha precisi limiti temporali, posto che mantiene un necessario collegamento con l’effettivo svolgimento dell’attività di tirocinio, cosicché:
– i praticanti non abilitati al patrocinio possono legittimamente essere cancellati dal registro nonappena sia emesso certificato di compiuta pratica (prassi già adottata da diversi Consigli dell’Ordine);
– i praticanti abilitati possono legittimamente essere cancellati al decorso del sessennio previsto dalla legge e decorrente dalla data del giuramento avanti al Presidente del Tribunale.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 25 maggio 2005, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 25 Maggio 2005
- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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