La Commissione, dopo ampia discussione, fra propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“Si ribadisce la giurisprudenza di Questo Consiglio, da tempo favorevole alla possibilità, per i singoli Consigli dell’Ordine, di darsi un regolamento di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali (sent. C.N.F. 30 maggio 1997 e par. 30 gennaio 1998, n. 13, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (1998-2000), a cura di V. Panuccio, Milano 2001, p. 11).
Ciò premesso, non può considerarsi legittima una forma di limitazione del diritto elettorale attivo o passivo nel silenzio della legge, dovendo perciò essere garantita la facoltà di esprimere il proprio voto per qualunque iscritto all’albo e quella di presentare la propria candidatura senza limiti perentori di tempo.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 34
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 34 del 27 Aprile 2005- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera (quesito)
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