Il quesito, per come formulato, deve presumibilmente ritenersi riferito alla possibilità di computo nei quarant’anni di iscrizione richiesto dalla norma, anche del periodo trascorso dall’Avvocato nel Registro dei praticanti abilitati.
Sul punto, come già espresso da questa Commissione con parere 16 marzo 2011, n. 37, deve essere innanzitutto osservato come, dalla lettura complessiva delle previsioni del Regolamento del C.N.F. circa gli esoneri dagli obblighi formativi, risulta che le stesse siano tutte connotate da un’ottica contenitiva degli esoneri.
Ed infatti, il Regolamento prevede, oltre ad esoneri totali specificamente individuati, anche esoneri parziali a fronte di situazioni di impedimento, volendosi evidentemente evitare che potessero sorgere esclusioni di carattere totale dell’obbligo formativo al di là di quelle già previste dal Regolamento.
Non a caso, al numero 2 dell’art. 5 si prevede che “l’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento”.
Ed al successivo numero 4 è precisato ulteriormente che: “all’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al contenuto ed alle sue modalità se parziali”.
D’altro canto, la ratio dell’attività formativa è proprio quella di impedire che il trascorrere del tempo comprometta l’aggiornamento professionale ed anche deontologico degli iscritti, laddove il medesimo aggiornamento è fonte di tutela e di garanzia per la collettività circa la competenza e la correttezza dell’avvocato.
Tanto premesso, si osserva che l’esonero dall’obbligo formativo previsto per iscritti che abbiano superato i quarant’anni di iscrizione è rimesso alla potestà discrezionale del Consiglio, dovendosi escludere qualsiasi automatismo in connessione al mero raggiungimento di tale dato temporale.
Ancora, va rilevato che l’esonero dall’obbligo formativo deve essere richiesto “a domanda dell’iscritto”, e soprattutto testualmente si legge che: “Il Consiglio dell’Ordine può dispensare dall’obbligo formativo in tutto in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i quarant’anni di iscrizione….”.
Inoltre, la lettera della norma è espressamente riferita ai quarant’anni “…di iscrizione all’Albo….”, senza in alcun modo menzionare il registro speciale dei praticanti abilitati.
Ulteriormente, la previsione in parola dispone, in caso di esonero da parte del C.O.A., che lo stesso deliberi il medesimo esonero “……tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda”.
Conclusivamente, sembra potersi ritenere che la previsione di cui all’art. 5 n. 2 sia rivolta ad avvocati che abbiano superato i quarant’anni di iscrizione nel relativo albo, e che possano dimostrare al Consiglio un’attività professionale caratterizzata dai criteri di cui all’ultima parte del n. 2 della citata norma.
Pertanto, non può ritenersi che il tempo trascorso nel registro dei praticanti abilitati – connotato da un limitato jus postulandi e comunque dalla tutela connessa all’espletamento della professione da parte del dominus, possa rientrare nell’arco temporale dei quarant’anni di iscrizione previsti dalla norma, che peraltro, precedentemente alle modifiche introdotte, decorreva dal conseguimento della laurea, con conseguente possibilità, in caso di iscrizione successiva al detto quadriennio di esclusione di tale pur limitato patrocinio.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 25 maggio 2011, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 56 del 25 Maggio 2011- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera (quesito)
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