Il quesito (del COA di Reggio Emilia) riguarda la compatibilità ai sensi dell’art.3, comma 1°, L.P.F., tra l’assunzione del Ministero di Lettore o di Accolito, nonché quello di Diacono della Chiesa Cattolica e l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.

Si deve premettere che l’incompatibilità dettata dalla norma indicata dal COA richiedente riguarda la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura d’anime. Si deve altresì ritenere che la regola abbia il suo fondamento non solo nell’essere tali ministri membri di un’organizzazione di forte impronta gerarchica (come del resto accade agli impiegati pubblici), ma anche nell’esercitare attraverso l’attività di cura spirituale dei fedeli una particolare influenza sugli stessi e sulla loro libera determinazione.

La risposta al quesito deve affrontare in primo luogo la condizione del Lettore (che legge la parola di Dio nelle assemblee liturgiche), e dell’Accolito (che assiste il Diacono e il Sacerdote nelle celebrazioni liturgiche), i cui uffici sono connessi ai Ministeri della Parola e dell’Altare e corrispondono a quelli che un tempo nel Diritto Canonico erano detti Ordini Minori (come Ordine Maggiore era quello del Suddiacono, le cui funzioni sono ora ricomprese in quelle dei due citati) e presupponevano una ordinazione, ora sostituita da una più semplice istituzione dei relativi Miinisteri. Va ancora osservato che Lettore e Accolito non sono più chierici e che l’ingresso nello stato clericale è ora annesso al diaconato. La loro funzione ausiliaria, lo stato laicale, il ministero minore concorrono a farli ritenere estranei alla previsione d’incompatibilità di cui si tratta.
A diversa conclusione ritiene di dover giungere questa Commissione in relazione allo stato del Diacono, il quale nella Chiesa Cattolica è quello che riceve il sacramento dell’Ordine e diviene ministro sacro con la funzione d’insegnare, santificare e governare i fedeli. Si aggiunga che attualmente il Diritto Canonico prevede non solo, come si è detto, che l’ingresso nello stato clericale sia ora annesso al diaconato; ma anche che al Diaconato segua dopo pochi mesi l’ordinazione sacerdotale. Ne consegue che il Diacono sia da considerarsi a tutti gli effetti un ministro di culto avente giurisdizione o cura d’anime e che la sua condizione concreti di certo la fattispecie cui la norma ricollega l’incompatibilità con l’esercizio della professione d’avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 14 luglio 2011, n. 59

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 59 del 14 Luglio 2011
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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