Il quesito (del COA di Reggio Calabria) verte in materia tariffaria; si chiede di sapere se, ai fini della determinazione del valore, il ricorso al Tribunale del lavoro avverso il licenziamento, individuale e collettivo, per ottenere l’annullamento del licenziamento, la reintegrazione nel posto del lavoro, il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese “rientri nell’ambito dell’indeterminato basso, dell’indeterminato alto, o dell’indeterminato di particolare importanza”.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“La Commissione, in via preliminare, ritiene di condividere la valutazione di indeterminatezza operata dal Consiglio dell’ordine richiedente il parere a proposito della determinazione del valore di un ricorso recante un petitum articolato e complesso quale quello di qui al quesito.
Se infatti la domanda di risarcimento del danno e quella di refusione delle spese implicano di necessità una quantificazione del relativo valore monetario, non così deve dirsi per la domanda volta ad annullare il licenziamento e ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, atteso che con tali domande, il ricorrente mira a riavere un bene della vita non riducibile, con tutta evidenza, all’importo degli emolumenti retributivi, ma indubitamente collegato alla possibilità di “assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.).
Deve pertanto ritenersi che, in linea di principio, e salva la necessaria valutazione caso per caso, da effettuarsi con riferimento alle caratteristiche della fattispecie concreta, ad opera del competente Consiglio dell’ordine, un ricorso quale quello in oggetto possa considerarsi, ai fini della determinazione del valore, come “indeterminato e di particolare importanza”, anche in considerazione della “rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale” che si mira ad ottenere, come recita la pertinente norma della tariffa civile (art. 6, comma 5, DM 8 aprile 2004, n. 127).
Resta ferma, ovviamente, la necessità di graduare  gli importi degli onorari tra i minimi ed i massimi dello scaglione indicato, valutazione che appare di particolare delicatezza nel caso dello scaglione qui richiamato, considerata l’ampio spettro di possibilità in astratto praticabili: i minimi corrispondono infatti a quelli dello scaglione “di valore indeterminabile”, e cioè a quelli dello scaglione da Euro 25.900,01 ad Euro 51.700, mentre i massimi corrispondono a quelli previsti per lo scaglione di valore fino ad Euro 516.500,00”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 28 maggio 2010, n. 28

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 28 del 28 Maggio 2010
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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