La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Il Consiglio nazionale forense si è, anche nel recente passato, attivato più volte contro iniziative (in ispecie di istituti bancarî ed assicurativi) volti ad imporre compensi inferiori ai minimi tariffarî in cambio dell’affidamento di “blocchi” del proprio contenzioso agli avvocati contraenti.
Tale impegno, volto evidentemente a difendere il decoro e la dignità dell’Avvocatura, deve essere rivisto alla luce delle nuove norme di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
L’accordo tra avvocato e cliente con cui si deroga ai minimi tariffarî è oggi, per effetto della citata norma, valido ed efficace.
Cionondimeno non si può ritenere che il decreto, che ha operato con la tecnica dell’abrogazione di principio anziché intervenire su disposizioni specifiche ed individuate, abbia eliminato anche la necessità di garantire il rispetto della dignità ed del decoro del professionista (come diffusamente precisato nella nota circolare del C.N.F. n. 22-C/2006 del 4 settembre 2006). Permane, quindi, in capo al Consiglio dell’Ordine vigilante il diritto e dovere di verificare che gli iscritti, nel concludere accordi sui compensi, non si impegnino ad accettare compensi irrisorî o comunque sproporzionati all’attività svolta o da svolgersi a favore del cliente (in violazione degli art. 5 e 43, can. II del codice deontologico).
Dati questi criterî di carattere generale, è compito dell’Ordine circondariale verificare in concreto, anche in relazione alle condizioni economiche generali ed alle tariffe normalmente praticate nel territorio di competenza, se un determinato accordo sia lesivo del decoro e della dignità della professione.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 9 maggio 2007, n. 23
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 23 del 09 Maggio 2007- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera (quesito)
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