La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“Attualmente non sussiste un espresso divieto di legge di fornire consulenza su questioni legali dietro pagamento da parte di chi non sia iscritto negli albi forensi.
La Commissione condivide in pieno le preoccupazioni di tutela dell’utenza che hanno dato luogo al pronunciamento n. 9237/2007 della Corte di Cassazione; tuttavia esso si riferiva alla validità di un contratto di fornitura di consulenza legale da parte di una S.p.A. e non anche alla questione generale della presenza di vincoli alla prestazione di consulenza legale.
Le più recenti proposte di riforma dell’ordinamento professionale contengono specifiche norme volte ad affermare una riserva in favore degli avvocati sulla consulenza legale svolta in forma professionale, ma fino all’approvazione di una nuova legge professionale non pare possibile qualificare come illecito il comportamento di coloro che forniscano, a vario titolo, attività informative su questioni di rilievo giuridico.
Si deve, tuttavia, avere presente che l’art. 1 della l. 23 novembre 1939, n. 1815 collega in maniera inequivoca la titolarità di uno studio legale all’abilitazione professionale, sicché tutti coloro che – in maniera diretta o indiretta – inducano la clientela a ritenere di affidarsi ad uno studio legale, ad un avvocato o comunque ad un professionista la cui competenza sia garantita dal superamento di un esame di Stato e dall’iscrizione in un albo, compiono un atto illecito suscettibile di integrare il reato di cui all’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professioni)”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 25 giugno 2009, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 19 del 25 Giugno 2009- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera (quesito)
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