Il quesito (del COA di Piacenza) si riferisce ad un giudice onorario di Tribunale (G.O.T.), il quale, avendo esercitato tale funzione per sei anni, e rilevando l’impossibilità di svolgere tale funzione per i quindici anni richiesti dalla legge professionale ai fini dell’iscrizione di diritto, chiede di essere comunque iscritto nell’albo degli avvocati.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La normativa sulle iscrizioni speciali ope legis di soggetti che non abbiano positivamente sostenuto l’esame di abilitazione è del tutto eccezionale, ed è – tra l’altro – deviante rispetto al modello prescritto dall’art. 33, comma quinto, della Costituzione.

La circostanza che l’ordinamento giudiziario o le norme speciali non consentano l’esercizio della magistratura onoraria per almeno quindici anni non può certo fondare la pretesa ad una iscrizione speciale sui generis.

Deve confermarsi perciò quanto già espresso dal Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale (sent. 7 ottobre 2000, n. 98), ossia che l’art. 30, comma 1, lett. f) del R.D.L. 1578/1933 non ammette interpretazioni estensive, di talché per richiedere l’iscrizione di diritto è necessario aver esercitato per quindici anni la funzione di vice pretore onorario. Anche ammettendo che l’iscrizione di diritto si estenda alle figure che hanno sostituito quella del vice pretore onorario (ai sensi dell’art. 4, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) è del tutto infondato l’assunto per cui, ove essi non siano messi in grado di raggiungere i quindici anni di servizio, per ciò stesso abbiano diritto ad essere iscritti nell’albo degli avvocati.

Va, pertanto, recisamente negata la richiesta di iscrizione rivolta al Consiglio dell’Ordine.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 9 maggio 2007, n. 14

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 14 del 09 Maggio 2007
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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